Scopo di questo articolo è fornire alcune indicazioni di carattere normativo e di carattere pratico che possono aiutare i responsabili delle strutture informatiche nell’assolvere ai loro compiti. Le indicazioni che seguono intendono fornire un quadro normativo semplice, non tecnico o specialistico; chi, però, voglia approfondire gli aspetti più squisitamente normativi può utilizzare i link alle fonti. Possiamo distinguere gli obblighi cui è tenuto un responsabile di struttura informatica in relazione a tre ordini di problemi:
Mentre per il primo punto la responsabilità è, come vedremo, definibile come diretta, per gli altri due punti la responsabilità è definibile come indiretta. Infatti il soggetto civilmente responsabile verso terzi per le violazioni relative al diritto d’autore e alla tutela della proprietà intellettuale del software è il Dirigente scolastico. Anche in relazione al d.lgs.626 la responsabilità è riferita alla figura del datore di lavoro che, nelle scuole, è stato identificato in buona sostanza nello stesso Dirigente scolastico. Ma, come chiariremo, anche il responsabile della struttura informatica può incorrere in responsabilità dirette. Egli può, in ogni caso, incorrere in una responsabilità di tipo disciplinare per non aver adempiuto, in maniera adeguata, ai doveri collegati con l’incarico ricevuto. Il controllo e la custodia del materiale che costituisce la dotazione dell’aula Normalmente la funzione di responsabile di una struttura (laboratorio, biblioteca ecc.) assume la forma di incarico in qualità di subconsegnatario. Questo significa che il docente risponde dei beni che gli vengono affidati attraverso la redazione di un inventario. La responsabilità, che è sostanzialmente di tipo contabile-patrimoniale, si valuta in relazione a fatti nei quali la condotta del docente è valutata in termini di colpa o dolo. In pratica ipotizziamo che il docente, ad esempio, non abbia chiuso l’aula o abbia consentito l’accesso a soggetti non autorizzati (studenti senza il docente, soggetti esterni in assenza di controllo) e che, in seguito a questi fatti, ci siano stati sottrazione di materiali o danneggiamenti. In questi casi il docente responsabile potrebbe essere chiamato a risarcire i danni o a rimborsare il valore dei materiali sottratti o i costi delle riparazioni. Tuttavia, è evidente che i comportamenti sopra descritti potrebbero essere stati tenuti non dal responsabile, ma dai colleghi che utilizzano la struttura. Di qui la necessità che il responsabile predisponga una serie di controlli o, in maniera più produttiva, induca i docenti ad avere comportamenti che evitino l’insorgere di responsabilità. Un tema collegato alla custodia dei beni presi in carico è quello della sicurezza delle installazioni e dei materiali che costituiscono la struttura. Sebbene oltre al datore di lavoro (Dirigente scolastico) ci siano almeno altre due figure coinvolte a titolo diverso nei compiti legati alla sicurezza - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) - è comunque consigliabile che il responsabile si attivi su questioni di cui venga a conoscenza. Pensiamo, ad esempio, a un interruttore differenziale (cosiddetto salvavita) che non funziona, o all’esistenza di apparecchiature non consentite (le famigerate "ciabatte" multipresa): in questi casi il responsabile deve segnalare al Dirigente scolastico le anomalie riscontrate. Un discorso a parte va fatto per i videoterminali: può essere utile che, in fase di redazione di capitolati per acquisti, il responsabile suggerisca o preveda l’acquisto di monitor con specifiche (marchio CE o rispondenza a TCO 99) tali da ridurre già in partenza l’emissione di radiazioni. Nella previsione normativa dei soggetti con responsabilità del d.lgs.626 rientrano le figure del datore di lavoro, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, e di quelli che si definiscono preposti. Il responsabile delle strutture informatiche può essere considerato uno dei preposti. Il suo coinvolgimento può essere inquadrato, per ciò che concerne la sicurezza sul posto di lavoro, secondo il disposto dell’art. 14bis, mentre l’ art. 90 del d.lgs. 626 prevede le sanzioni per i preposti. Va da sé che la natura e i limiti del coinvolgimento del responsabile della struttura informatica nelle questioni relative alla sicurezza sono fortemente legati al contenuto dell’atto di assegnazione dell’incarico che deve specificare compiti e responsabilità. Consigli pratici
I controlli in relazione all’uso del software L’uso del software reca con sé una serie di obblighi che devono essere assolti dai soggetti in base alla licenza ottenuta dal produttore. La prima incombenza del responsabile all’atto dell’assunzione dell’incarico è quella di verificare lo stato delle licenze relative a tutti i software installati. Credo sia superfluo ricordare che per ogni software installato è necessaria una licenza che copra il numero complessivo delle macchine su cui il prodotto è installato o da installare. E’ compito del responsabile segnalare immediatamente al Dirigente scolastico ogni anomalia relativa alle licenze. Leggere le licenze è un esercizio noioso e a volte ostico: può essere, però, assai vantaggioso scoprire aspetti o possibilità impreviste. Quanti sanno, ad esempio, che la Academic Open license Microsoft consente, anche se con una serie di cautele, l’utilizzo per work at home, ovvero la possibilità per i docenti (fino a quando sono in servizio in quella scuola) di utilizzare legalmente a casa una copia del software acquistato dalla scuola? I controlli periodici che il responsabile deve effettuare devono tendere a eliminare radicalmente ogni uso non legittimo del software sia commerciale che shareware. Non è peregrino pensare che le visite della Guardia di Finanza o anche degli ispettori della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possano arrivare nelle scuole come già accaduto nelle aziende o negli studi professionali dal momento che, nonostante proposte in questo senso, non si è fatta strada in Italia l’idea di concedere alle istituzioni scolastiche agevolazioni significative nell’uso del software. Consigli pratici
Rimando a questo proposito al contributo di Roberto Bisceglia sul nostro sito. Gli obblighi e i controlli da effettuare in relazione alla produzione di software da parte di soggetti (studenti e docenti) che operano nella scuola L’ultimo punto riguarda la possibilità che il responsabile della struttura informatica sia coinvolto, a vario titolo, nella produzione di software destinato non a un esclusivo uso interno, ma alla circolazione esterna. La logica che dovrebbe presiedere alla produzione di software didattico e di ricerca è quella di diffondere i materiali attraverso le mediateche scolastiche o gestite ad esempio dagli IRRE. Il software diffuso su supporti sempre comuni come i Cd-Rom deve sottostare alle stringenti regole delle ultime modifiche alla legge sul diritto d’autore e del suo regolamento di attuazione. E’ la questione, ad esempio, del famigerato bollino SIAE da apporre sui Cd-Rom che contengono suoni, immagini e filmati. Anche qui, come nel caso delle licenze, si può immaginare che un giudice, di fronte alla violazione della norma, possa adottare, nel caso di una scuola, un atteggiamento più indulgente, ma va comunque considerato che abituare alunni e docenti ad atteggiamenti di violazione consapevole delle norme non ha certamente una positiva valenza educativa. Che dire poi dell’applicazione delle norme sul diritto d’autore per i materiali pubblicati su Internet? Quale "bollino" applicare? E’ ovvio che in questi casi la funzione del responsabile, che conosce gli aspetti normativi di base, può essere quella di far circolare l’idea che, nella produzione di materiali, il rispetto del lavoro altrui deve essere fondamentale, perché basato su principi etici oltre che giuridici. Consigli pratici
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